Servizi e pratiche
Annotazione sulla patente del trasferimento di residenza :
- All’atto della presentazione della domanda di iscrizione anagrafica nel comune di immigrazione, ovvero del cambio di abitazione nel comune di residenza, i titolari di patente di guida devono compilare anche un apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali.
- Il comune ricevente la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione della residenza all’ufficio centrale operativo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
La conversione è il rilascio, a chi ha una patente militare, di una patente civile di categoria corrispondente secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme al Ministero della Difesa.
E’ un documento necessario per circolare in alcuni Stati.
Rilascio permesso internazionale di guida
- Modello TT 746 contenente la richiesta di rilascio del permesso internazionale di guida
- Attestazione del versamento di € 16,00 effettuato sul conto corrente n. 4028;
- Attestazione del versamento di € 10,20 effettuato sul conto corrente n. 9001;
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
- Una fotocopia fronte-retro della patente di guida in corso di validità;
PATENTE COMUNITARIA. CONVERSIONE:
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità :
- Può convertire la sua patente di guida nell’equipollente patente italiana entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia;
- Può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere . In tal caso deve, entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:
- Autocertificazione , in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza storica anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza storico);
- Attestazione dei versamenti prescritti (Euro 11,00 su c/c 4028; Euro 5,16 su c/c n. 9001).
- Può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento . In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.PATENTE EXTRACOMUNITARIA. CONVERSIONE:I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l’Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente.
Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l’esame di idoneità, purchè si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sottoindicati.
Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità.Quest’ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni.
Entro questo termine l’interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno. In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente. Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.
Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall’interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all’ Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.
La riclassificazione è il declassamento della patente posseduta in una di categoria inferiore, ad esempio da patente C a patente B. Consiste nel rilascio di un duplicato della patente posseduta con l’indicazione della nuova categoria.